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Background

La storia della legislazione forestale italiana si caratterizza per una continua tensione verso la salvaguardia dell’interesse pubblico, conseguito attraverso l’introduzione di limitazioni d’uso pubblico delle risorse.

Storicamente il primo vincolo forestale, tuttora vigente, è quello relativo alla tutela della funzione idrogeologica (Abrami, 2005; Cantelmo, 1983).  Successive disposizioni legislative, emanate a partire dalla metà degli anni ’80, hanno riconosciuto l’esistenza di ulteriori nuovi profili di particolare interesse pubblico. Ad oggi gli ecosistemi forestali sono tutti interessati da almeno una disposizione che impone delle limitazioni d’uso pubblico aggiuntive a  quella tradizionale (MIPAF, 2005; ISAFA, 1985).

Le limitazioni d’uso pubblico possono realizzarsi  attraverso due tipologie di vincoli: quelli conformativi (soft) e quelli ablativi (hard). I  primi si manifestano attraverso standard di buona gestione appoggiandosi ai caratteri connaturati al bene stesso, si veda il vincolo idrogeologico (Tamponi, 1983); quelli  ablativi, invece,comprimono il diritto di proprietà oltre  gli standard dei vincoli conformativi, limitatamente  ad una circoscritta realtà, perseguendo specifiche finalità.

I relativi impatti economico-finanziari sono profondamente diversi. Nel caso forestale i vincoli conformativi hanno l’obiettivo di assicurare la conservazione dell’ecosistema, conseguentemente gli standard definiscono livelli d’uso del bene che non riducono la capacità dell’ecosistema a fornire il flusso di beni e servizi pubblici che consuetudinariamente questi erogano1. Con questi standard è assicurata sia la continuità che la sostenibilità del reddito2 verso la proprietà, nonché le funzioni di rilevante interesse sociale ottenute congiuntamente a favore della collettività. Il vincolo ablativo, invece, introduce una limitazione d’uso superiore al vincolo conformativo, comprimendo la capacità reddituale del bene a favore di un più rilevante interesse pubblico, da cui la  genesidel diritto ad un indennizzo a favore della proprietà per i mancati ricavi e/o maggiori costi che deve sopportare (Carbone, 2011).
L’indennizzo è uno strumento economicofinanziario di rilevante interesse per la politica forestale ed ambientale, (Cubbage et al., 2007; Pagiola et al.,  2002; Gluck, 2000; Merlo, 1995). Esso è previsto per la tutela di particolari valori ambientali sia dalla legge nazionale  che da quelle regionali relative al sistema delle aree protette (Bernetti e Fagarazzi, 2003).
Di recente è stato previsto anche dal Regolamento  1698/2005 con riferimento ai siti Natura 2000 (Coletta e Carbone, 2008). I profili estimativi per la sua determinazione sono stati definiti da Marone et al., (2009).

Attraverso il caso della Regione Lazio, viene  analizzato l’impatto del vincolo di rilevante interesse vegetazionale quale strumento per la tutela degli ecosistemi forestali (Carbone,  2006/a). Lo studio si è articolato in tre fasi distinte. La prima ha riguardato l’analisi del vincolo introdotto dall’Amministrazione regionale, la sua natura e modalità di applicazione.
Ha fatto seguito la fase relativa al  censimento delle aree interessate dal provvedimento, mentre, l’ultima fase si è soffermata su un campione significativo di questi siti definendo le evidenze sul piano della politica ed economia forestale.
Ad oltre 30 anni dall’adozione, il contributo  intende evidenziare le sue potenzialità e criticità, segnalando dei correttivi per accrescere l’efficacia ambientale in una prospettiva di impiego come strumento dei payment for environmental services (PES).

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Attività finanziata con fondi del Reg. 1698/2005, Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 del Lazio. Mis. 124. Avviso Pubblico D.G.R. n.76 del 18/02/2014. Provvedimento concessione degli aiuti n. 53/124/10 del 12/12/2014
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